Altri contenuti – Accesso civico

Altri contenuti – Accesso Civico

Accesso civico semplice

L’accesso civico disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013 attribuisce ai cittadini il diritto di poter chiedere i documenti, le informazioni o i dati, che lo stesso decreto ha reso accessibili mediante l’obbligo di pubblicazione sul web.

La richiesta di accesso civico come non necessita di alcuna limitazione e cosa più importate e che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza

Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’azienda, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l’azienda provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La procedura per la gestione dell’accesso civico dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali è definita nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 5 del D.Lgs. 33/13, dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/13 e dalla Delibera A.N.AC. n. 50/13.

Di seguito viene descritta la procedura di accesso civico.

Richiesta di accesso civico

Chiunque rilevi che l’Azienda Speciale non sta adempiendo pienamente ad un obbligo di pubblicazione previsto dalla legge, può compilare il Modulo di richiesta di accesso civico

Nel modulo, oltre alle altre informazioni richieste, è necessario specificare il dato, il documento, o l’informazione di cui si richiede la pubblicazione.

La richiesta è indirizzata al Responsabile della trasparenza:

Risposta dell’Azienda

Il Responsabile per la trasparenza esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all’utente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta. La risposta può essere di due tipi:

  • Comunicazione di avvenuta pubblicazione. Qualora il dato, l’informazione o il documento non fossero effettivamente pubblicati o fossero incompleti, il Responsabile per la trasparenza provvede alla pubblicazione. A pubblicazione avvenuta, effettua la comunicazione al richiedente, nella quale viene riportato anche il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
  • Comunicazione di pubblicazione già esistente. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza comunica tale fatto al richiedente, riportando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. Quest’ultimo, verificata la sussistenza dell’obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al Responsabile della trasparenza dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali.

La richiesta è indirizzata all’Amministratore Unico:

Eventuale ricorso al TAR

Qualora il richiedente ritenga violati i propri diritti in materia di accesso civico, può richiedere il ricorso al TAR, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/10 (Codice del processo amministrativo).

Accesso civico generalizzato

L’ACCESSO GENERALIZZATO ai sensi dell’art. 5 c. 2° D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 consistente in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici e dalle società ed enti sotto il controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione contenuto nella sezione ” Amministrazione Trasparente”.

La funzione competente per la raccolta delle istanze di accesso civico generalizzato, il riscontro e la tenuta del registro degli accessi, è l’RPCT  Contattabile all’indirizzo e-mail’ farmaciacomunale20018@gmail.com

Il tempo di evasione delle istanze di accesso è di 30 giorni dalla avvenuta ricezione.

Esclusioni e limiti all’ ACCESSO GENERALIZZATO sono stabiliti dall’art. 5-bis del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

L’Azienda predispone un Registro degli accessi in cui vengono registrati gli accessi

Per maggiori approfondimenti vedi le LINEE GUIDA ANAC RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

Modulistica

Modello istanza di accesso civicoScarica

Modello di richiesta del potere sostitutivoScarica   Registro accessi